PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Profilo professionale).

      1. L'autista di rappresentanza è l'esclusivo operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 5, è abilitato a svolgere attività di:

          a) conduzione dei mezzi di rappresentanza delle amministrazioni dello Stato muniti dei dispositivi previsti dall'articolo 177 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          b) manutenzione dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di rappresentanza affidatogli;

          c) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza, con l'organo istituzionale, il suo staff e le altre amministrazioni;

          d) collaborazione, nella conduzione del mezzo di rappresentanza e in particolare in caso di servizi di tutela o di scorta dell'organo istituzionale, con la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e la polizia locale.

Art. 2.
(Contesti operativi).

      1. L'autista di rappresentanza presta la propria attività sul territorio nazionale e internazionale, in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.
(Attività e competenze).

      1. Le attività dell'autista di rappresentanza sono rivolte alla logistica del trasporto,

 

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nonché al supporto dell'organo istituzionale.
      2. L'autista di rappresentanza svolge le attività di cui al comma 1 in collegamento funzionale e in collaborazione con gli altri operatori professionalmente preposti e appartenenti allo staff dell'organo istituzionale.
      3. Le attività di cui al comma 1 sono indicate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

Art. 4.
(Requisiti di accesso).

      1. Per l'accesso alla professione di autista di rappresentanza di cui all'articolo 2 della presente legge è richiesto:

          a) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

          b) la patente di guida di categoria «B»;

          c) il certificato di abilitazione professionale «CAP B»;

          d) l'iscrizione all'albo degli autisti;

          e) la conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese;

          f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          g) un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

      2. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista al seguito di organi istituzionali, con almeno un anno effettivo di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio espletate in tre anni, sono esonerati dall'esame finale previsto dall'articolo 5.

 

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Art. 5.
(Esame finale e rilascio dell'attestato
di qualifica).